Arcobaleno Cattolica

Legalità, Trasparenza, Partecipazione, Solidarietà

Statuto Associazione Arcobaleno Cattolica

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Associazione_Arcobaleno

STATUTO

Titolo primo: Costituzione – Sede – Scopi
Art. 1 – COSTITUZIONE
E’ costituita l’Associazione politico-culturale denominata “Arcobaleno”.
L’Arcobaleno è un movimento politico-culturale costituitosi nel 2004, per realizzare uno strumento aperto di
auto-organizzazione nella società civile e consentire la partecipazione alla vita politica e sociale dei cittadini
che non si riconoscono, parzialmente o interamente, nelle forme partitiche esistenti e che intendono dare
priorità a temi quali: trasparenza, partecipazione, solidarietà, sviluppo sostenibile.
L’Associazione politico-culturale Arcobaleno si pone come strumento dei cittadini finalizzato anche al
rinnovamento del sistema politico e del sistema dei partiti. L’Associazione Arcobaleno assume come metodo
peculiare l’auto-responsabilizzazione dei cittadini verso obiettivi comuni aprendo tavoli programmatici,
suscitando e coordinando iniziative.
L’Associazione Arcobaleno è un libero movimento politico-culturale di cittadini che intendono operare, nella
società civile e nelle istituzioni, per la piena affermazione dei valori rappresentati da: promozione della
cultura della pace, della nonviolenza e della legalità, rifiuto della guerra, difesa dei diritti umani e civili,
affermazione della piena parità tra individui, tutela delle minoranze e delle fasce deboli, affermazione del
principio di solidarietà e rifiuto di ogni forma di discriminazione, di razzismo e di nazionalismo, costruzione
del pluralismo culturale e libertà nell’informazione, equità sociale e sviluppo eco-sostenibile, valorizzazione
della sovranità popolare nel cambiamento istituzionale. L’Associazione Arcobaleno riconosce il valore e la
ricchezza delle differenti identità esistenti al suo interno così come nella società civile. Consapevole dei rischi
di delimitazione e chiusura che tutte le forme organizzate di partecipazione politica possono determinare,
l’Associazione Arcobaleno vuole rendere le istituzioni sensibili alle sollecitazioni e aspettative della società
civile ed afferma il carattere programmaticamente aperto del presente Statuto.
Il simbolo dell’Associazione Arcobaleno è un campo bianco con al centro un tetto rosso stilizzato e sotto il
tetto sette mattoni stilizzati di differenti colori, partendo da in alto: verde, arancione, giallo, rosso, viola, blu,
azzurro; in basso la scritta “Arcobaleno Cattolica”.
Art. 2 – SEDE
L’Associazione ha sede in Cattolica.
Art. 3 – SCOPI
L’Associazione è un organismo libero, indipendente ed apartitico, senza scopo di lucro, regolato a norma del
presente Statuto.
L’Associazione si propone di:
a. Promuovere incontri, dibattiti, conferenze, relativi ad argomenti locali, nazionali ed internazionali;
b. Pubblicare periodici che trattino tematiche locali, nazionali o internazionali e che riportino
informazioni sulla vita dell’associazione;
c. Pubblicare saggi di storia, cultura, attualità e politica;
d. Pubblicare materiale multimediale;
e. intervenire nei settori della cultura, della politica, dell’istruzione, della ricerca scientifica, del tempo
libero, ecc.;
f. promuovere attività politico-culturali e ricreative di diversa natura.
L’Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, che sia
utile alla realizzazione dei fini sociali o comunque attinente ai medesimi, sia direttamente sia indirettamente.
L’Associazione costituisce Comitati Editoriali, Scientifici, Politico-Culturali e Ricreativi, con poteri che saranno
stabiliti dal Consiglio Direttivo e da appositi regolamenti.
Su deliberazione del Consiglio Direttivo, l’Associazione potrà aderire e/o collaborare con Associazioni ed
organismi politici, culturali, sociali e ricreativi, nazionali e territoriali, con analoghe finalità.
Titolo secondo: Patrimonio e mezzi finanziari
Art. 4 – PATRIMONIO
L’Associazione ha autonomia organizzativa, gestionale ed amministrativa.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni immobili e mobili ad essa, per qualsiasi titolo, pervenuti.
Art. 5 – MEZZI FINANZIARI
I proventi dell’Associazione sono costituiti:
a) dalle quote degli associati;
b) da elargizioni straordinarie fatte da Soci, da Enti e da Terzi;
c) dalle entrate derivanti da alcune attività intrinseche agli obiettivi dell’Associazione;
L’esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti
il bilancio consuntivo e quello preventivo dell’esercizio successivo.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e capitale, durante la
vita dell’Associazione, salvo che ciò non sia imposto dalla legge.
Eventuali utili o avanzi di gestione verranno impiegati per la realizzazione delle attività associative.
Titolo Terzo: Durata, soci e struttura dell’Associazione
Art. 6 – DURATA
L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell’assemblea dei soci a norma di
legge.
Art. 7 – SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina un comitato per la liquidazione, formato da 5 soci, di cui 3
fondatori e 2 ordinari. In caso di assenza dei soci fondatori, gli stessi saranno sostituiti da altrettanti soci
ordinari.
I fondi residui dell’attività finanziaria dell’Associazione saranno devoluti a scopi di pubblica utilità.
Art. 8 – SOCI E LORO CATEGORIE
L’Associazione è costituita da:
a) Soci Fondatori.
Sono coloro che hanno promosso, sostenuto ed ordinato la costituzione dell’Associazione. Hanno l’obbligo di
pagare la quota annuale e hanno diritto al voto, se maggiorenni.
b) Soci Ordinari.
Sono coloro che, in seguito a domanda, sono stati ammessi come tali nell’Associazione e partecipano
attivamente alla realizzazione delle iniziative dell’Associazione. Essi hanno l’obbligo di pagare la quota
annuale. Hanno diritto al voto, se maggiorenni.
c) Soci Sostenitori.
Sono le persone fisiche e giuridiche e gli Enti che, oltre a versare la quota ordinaria, sostengono con
contributi volontari l’Associazione.
d) Soci Onorari.
Sono coloro che, per meriti speciali acquisiti negli ambiti che l’Associazione si propone, vengono nominati tali
dal Consiglio Direttivo. Essi sono esenti dal pagamento delle quote associative. Possono partecipare alle
Assemblee dei soci senza diritto di voto.
I componenti del Consiglio Direttivo in carica non possono essere nominati Soci Onorari.
Art. 9 – PROCEDIMENTO PER L’AMMISSIONE
Possono divenire Soci tutti coloro che desiderano farne parte e che dichiarino di riconoscersi nelle finalità,
nei metodi e nei valori indicati nel presente statuto. Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio
Direttivo.
Art. 10 – DOVERI DEGLI ISCRITTI E PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
Ogni socio ha il dovere di attenersi alle norme statutarie, di rispettare le decisioni degli organi sociali e di
concorrere alla loro attuazione, nonché di provvedere al versamento della quota stabilita.
La qualità di socio si perde per: morte, dimissioni, morosità ed espulsione.
Art. 11 – DIMISSIONI
L’Associazione vincola il Socio annualmente. Il Socio che intende dimettersi deve darne comunicazione scritta
al Consiglio Direttivo. Egli è comunque tenuto al versamento della quota dell’anno in corso.
Art. 12 – MOROSITA’
Il socio moroso è richiamato per iscritto al pagamento delle quote dovute entro un termine fissato dal
Consiglio Direttivo.
Trascorso inutilmente tale termine, il Consiglio può dichiarare cessato il rapporto del Socio con
l’Associazione.
Art. 13 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: SOSPENSIONE TEMPORANEA ED ESPULSIONE
Il Socio che contravviene alle norme statutarie o che ostacola l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi
associativi, è passibile dei seguenti provvedimenti disciplinari:
a) ammonizione e sospensione temporanea, che priva il Socio, per un determinato periodo di tempo, dei
diritti inerenti alla sua qualifica;
b) espulsione.
Può subire una sospensione temporanea il socio che sia coinvolto in indagini giudiziarie a suo carico, in attesa di
conoscere l’esito degli accertamenti stessi.
Può essere espulso il Socio che si renda indegno per cattiva condotta o sia riconosciuto responsabile del delitto non
colposo punibile con la reclusione, ovvero fomenti dissidi tra i Soci, turbi l’ordine dell’Associazione o comprometta la
dignità della stessa, ovvero agisca in modo nocivo e contrario agli scopi dell’Associazione.
I provvedimenti di sospensione temporanea e di espulsione vengono adottati dal Consiglio Direttivo e sono inappellabili.
Titolo Quarto: Organi Sociali
Art. 14 – ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’Associazione:
Ø L’Assemblea dei Soci;
Ø Il Consiglio Direttivo;
Ø Il Presidente;
Ø Il Tesoriere.
Art. 15 – ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE E ORGANI
L’Assemblea è costituita dall’insieme di tutti i Soci; essa può essere convocata in sede ordinaria e straordinaria.
La convocazione delle Assemblee dei Soci sarà effettuata almeno otto giorni prima di quello fissato per la
riunione con avviso.
L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora della convocazione, nonché l’ordine del giorno.
L’Assemblea è composta da tutti i Soci iscritti all’Associazione da almeno 60 giorni e che siano in regola con
le quote associative.
In caso di assenza, il Socio, con delega scritta, può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro Socio.
Ogni socio non può rappresentare più di un socio assente.
Le deliberazioni assembleari vincolano tutti i soci e gli organi.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute da un socio, se possibile, non facente parte del
Consiglio Direttivo, eletto dall’assemblea stessa.
Il Presidente dell’Assemblea ne dirige l’andamento e la discussione. Il Segretario del Consiglio Direttivo
assume le funzioni di segretario dell’assemblea. In sua assenza, le funzioni saranno esercitate da un altro
consigliere presente alla riunione, scelto dal presidente dell’assemblea.
Il Segretario redige sommario verbale che, sottoscritto da presidente e segretario dell’assemblea, viene
depositato in segreteria ed inserito in apposito registro.
Art. 16 – ASSEMBLEA ORDINARIA: COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI
L’Assemblea Ordinaria, che deve essere convocata almeno una volta all’anno:
a) esamina e discute i problemi dell’Associazione;
b) formula proposte e delibera in ordine all’indirizzo generale dell’attività associativa;
c) approva i bilanci consuntivi e preventivi proposti dal Consiglio direttivo;
d) elegge il presidente dell’assemblea e i componenti del Consiglio Direttivo;
e) provvede alla sostituzione e reintegrazione dei componenti il Consiglio Direttivo decaduti e dimissionari;
f) approva o ratifica i regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei soci fondatori e
ordinari in prima convocazione, e con qualsiasi numero di convenuti in seconda convocazione, che deve
essere tenuta almeno mezz’ora dopo della prima.
Delibera a maggioranza semplice dei presenti.
Art. 17 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI
L’Assemblea straordinaria delibera:
a) sulla modifica dello statuto;
b) sull’eventuale scioglimento dell’Associazione e sulla nomina dei liquidatori.
Può essere convocata in ogni tempo:
– per iniziativa del Presidente;
– per delibera del Consiglio Direttivo;
– per richiesta scritta, con l’indicazione dell’ordine del giorno, presentata al Presidente da almeno 1/5 dei
soci aventi diritto al voto ed in regola con il pagamento della quota associativa.
In questo caso l’Assemblea deve essere convocata entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
L’Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è valida quando ci sia la presenza di almeno i 2/3 dei soci
e delibera validamente a maggioranza dei due terzi degli intervenuti. In seconda convocazione, che deve
tenersi almeno mezz’ora dopo la prima convocazione, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei
presenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
Art. 18 – CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di cinque ad un
massimo di undici membri.
Sono eleggibili alla carica di Consigliere i soci aventi diritto al voto.
La maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci fondatori, qualora ve ne
siano in numero sufficiente.
I Consiglieri durano in carica un anno e possono essere rieletti.
Art. 19 – CARICHE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno:
Ø il Presidente;
Ø il Vice Presidente;
Ø il Segretario;
Ø il Tesoriere.
Art. 20 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è convocato formalmente dal Presidente o da chi ne fa le veci. Lo stesso deve essere
necessariamente convocato quando ne venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei componenti il collegio. Le
sedute consiliari sono valide quando siano presenti almeno 2/3 dei componenti il Consiglio.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
Il Segretario redige sommario verbale della seduta del Consiglio, che, sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario, viene inserito in apposito registro.
I membri che si assentano per tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, decadono dal Consiglio
Direttivo, che può cooptare fino a tre membri in sostituzione dei componenti venuti meno. Tali sostituzioni
dovranno essere ratificate dall’Assemblea ordinaria.
Art. 21 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) formulare il programma generale dell’attività dell’Associazione, da proporre all’Assemblea per
l’approvazione, e curare le delibere assembleari;
b) determinare le linee per la gestione economica e finanziaria del patrimonio e per l’investimento; stabilire
le quote associative;
c) adottare provvedimenti per l’osservanza delle norme contenute nello Statuto; formulare i regolamenti,
da sottoporre all’approvazione o ratifica dell’Assemblea ordinaria;
d) deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi soci;
e) stabilire le date per le assemblee dei soci; convocare le assemblee straordinarie quando lo reputi
necessario o quando ne sia fatta richiesta dai Soci:
f) esaminare ed approvare il rendiconto e il bilancio preventivo da sottoporre all’assemblea dei soci;
g) curare il sostegno e la divulgazione delle iniziative dell’Associazione;
h) sottoporre all’assemblea straordinaria le modifiche dello statuto;
i) esaminare e deliberare su tutte le proposte avanzate dai soci;
l) promuovere e deliberare l’organizzazione di eventuali manifestazioni ed interventi finalizzati
all’animazione del territorio, alla promozione politico-culturale e alla socializzazione;
m) costituire Comitati editoriali, scientifici, politico-culturali e ricreativi, e redige i relativi regolamenti.
Art. 22 – IL PRESIDENTE
Il Presidente:
Ø dirige l’Associazione, ne sorveglia e tutela le attività;
Ø rappresenta legalmente l’Associazione;
Ø esegue le deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e può esercitare autonomamente
poteri di ordinaria amministrazione;
Ø convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
Ø ha la firma sociale (firma mandati, assegni, ecc.).
Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di assenza o
impedimento da parte di quest’ultimo, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
Art. 23 – IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente è l’immediato collaboratore del presidente e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di
assenza o impedimento. Ha la firma sociale.
Art. 24 – IL SEGRETARIO
Il Segretario
– redige i verbali dell’Assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo;
– ha in consegna l’archivio e i registri del Consiglio Direttivo e delle Assemblee;
– riceve ed istruisce le domande di ammissione;
– sottoscrive con il Presidente gli avvisi di convocazione per le assemblee e per le sedute del Consiglio
Direttivo;
– cura e vaglia la corrispondenza;
– attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo in merito ad eventuali acquisti e vendite e a tutto ciò che
necessita alle esigenze dell’Associazione.
Art. 25 – IL TESORIERE
Il Tesoriere:
– cura la perfetta tenuta dei registri di amministrazione;
– cura la riscossione delle quote associative;
– riferisce al Consiglio Direttivo, ogni qual volta ne sia fatta richiesta, sulla situazione di cassa;
– esegue i pagamenti nei limiti stabiliti dalle delibere del Consiglio Direttivo;
– svolge le pratiche relative ai soci morosi e ne fornisce l’elenco al Consiglio Direttivo;
– prepara il conto consuntivo e quello preventivo;
– cura l’inventario del patrimonio sociale.
– Ha la firma sociale per le pratiche amministrativo-contabili.
Art. 26 – NORME AGGIUNTIVE E FINALI
Particolari norme aggiuntive possono essere inserite nello Statuto dell’associazione, qualora siano state
approvate dall’assemblea straordinaria.
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa rinvio alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia di associazioni.
(Allegato “A” all’Atto Costitutivo dell’Associazione Politico-Culturale “Arcobaleno” in data
23/11/2006)

Written by Arcobaleno

agosto 19, 2009 a 7:23 PM

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